Dicembre è il mese in cui si organizzano eventi (in gran parte di beneficenza), soprattutto in vista del Natale. In tutta Italia fioccano Lotterie, tombole, riffe, pesche e banchi.
L’organizzazione di eventi di questo tipo è regolamentata dal D.P.R. n. 430/2001.
Il suddetto decreto ribadisce il divieto generale di svolgimento di tale tipo di manifestazioni. Ma ci sono alcune eccezioni. Il primo comma dell’art. 13 del D.P.R. n. 430/2001 consente lo svolgimento di eventi esclusivamente se promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro. Gli eventi devono avere fini assistenziali, culturali, ricreativi o sportivi. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono autorizzate a organizzare eventi al solo fine di far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi. Sono autorizzate anche le tombole in ambito familiare e privato, per fini prettamente ludici.
Il secondo comma dell’art. 13 del D.P.R. n. 430/2001 disciplina lo svolgimento delle lotterie. Si definisce lotteria la manifestazione effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti a uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. I biglietti possono essere venduti esclusivamente nel territorio provinciale dove si svolge l’evento. Il costo complessivo di tutti i biglietti non può superare la somma di 51.645,69 euro. I biglietti devono essere contrassegnati da serie e numerazione progressive.
Si definisce tombola la manifestazione a premi effettuata con l’utilizzo di cartelle con numeri dall’1 al 90. I premi vengono assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione progressiva dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.
La vendita delle cartelle della tombola è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai Comuni limitrofi. Non vi è limite al numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola ma il valore complessivo dei premi in palio non può superare la somma di 12.911,42 euro.
Per pesche o banchi di beneficenza si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti. La vendita dei biglietti, in questo caso, è limitata al territorio del Comune in cui si effettua la manifestazione. Il ricavato complessivo di essa non deve superare la somma di 51.645,69 euro. I premi in palio possono essere esclusivamente servizi e beni mobili, escluso denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe.
L’art. 14 del D.P.R. n. 430/2001 disciplina gli adempimenti dei promotori e i controlli. L’organizzazione di queste manifestazioni di sorte deve essere comunicata al prefetto competente e al sindaco del Comune dove viene effettuata l’estrazione, almeno 30 giorni prima dell’evento. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione devono essere comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli. Alla comunicazione va allegata documentazione specifica per ogni tipologia di evento.
Tombole di Natale, lotterie e pesche di beneficenza: adempimenti fiscali
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. m) del D.P.R. n. 633/1972, sono sempre esclusi da Iva gli importi pagati dai partecipanti alle tombole, lotterie e pesche di beneficenza.
Ai fini delle imposte sui redditi, queste possono essere totalmente irrilevanti solo se sono rispettate contemporaneamente tre condizioni:
– l’occasionalità;
– le ricorrenze particolari nel corso delle quali le manifestazioni devono essere collocate;
– il modico importo dei beni messi in palio. In tal caso è dovuta solo la ritenuta Irpef sul valore dei premi messi in palio (art. 30 del D.P.R. n. 600/1973).
(Fonti e Approfondimenti: ecnews.it – organizzare lotterie di beneficenza)